Studio Legale Bardinella

TARI: Dichiarazione di esenzione e rimborso quota variabile

Tari è l’acronimo di Tassa Rifiuti, l’imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.

In generale la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.

Sono invece esentati dalla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per:

  • la loro natura;

  • il particolare uso cui sono stabilmente destinati;

  • obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

Due le questioni che sono sorte in questi anni. Una risolta dalla Cassazione che chiarisce i casi di esenzione per i garage e l’altra più recente risolta dal dipartimento delle finanze che chiarisce l’applicazione della quota variabile per le utenze domestiche e le sue pertinenze.

Sulla prima questione con l’ordinanza n. 17623/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che la TARI, al pari della TARSU, non è dovuta per i garage solo se esiste un’apposita documentazione che dimostri come quest’ultimo sia effettivamente adibito ad autorimessa e dunque non sia idoneo alla produzione di rifiuti.

In questi casi l’onere di comunicare e di dimostrare al Comune che il garage è esente dal pagamento della TARI è a carico del proprietario poiché le esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti non scattano automaticamente ma, per ottenerle, è necessario presentare apposita dichiarazione nella quale vanno indicate le circostanze che consentono di beneficiare delle esenzioni previste, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sulla seconda questione è emerso che alcune amministrazioni locali hanno calcolato l’importo della tassa considerando la quota variabile in relazione sia all’abitazione sia alle pertinenze. Attraverso questa modalità di calcolo la somma dovuta risulta molto più elevata rispetto a quella che emergerebbe computando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.
Un metodo di calcolo che prevede di sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze non ha alcun fondamento normativo e determina un aumento ingiustificato dell’importo della Tari.

Pertanto, con riguardo alle pertinenze dell’abitazione, la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Nel caso in cui l’Amministrazione avesse applicato più volte la quota variabile i contribuenti che riscontrano conteggi errati da parte dei comuni (o dei gestori del servizio rifiuti) possono chiedere il rimborso degli importi indebitamente pagati. Il rimborso, è ammissibile solo per gli anni a partire dal 2014, anno di istituzione della TARI.

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni (2019) dal giorno del versamento e deve contenere:

  • tutti i dati necessari a identificare il contribuente

  • l’importo versato

  • l’importo di cui si chiede il rimborso

  • i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo.

Non si può presentare l’istanza di rimborso solo se i comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva.

Per conoscere se vi è stata applicata la quota variabile in maniera errate potete contattare lo studio fornendo tutta la documentazione. Lo studio fornisce assistenza anche per la presentazione della dichiarazione di esenzione e per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Avv. Federica Bardinella

Avvocato Civilista, Responsabile Protezione Dati, Privacy e Formazione per Aziende e Privati.

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