Studio Legale Bardinella

Il fondo di garanzia dell’Inps e il lavoratore

Il fondo tutela il lavoratore in caso di fallimento del datore di lavoro corrispondendo Tfr e le ultime tre retribuzioni

La costante crisi economica che ormai grava sul Paese da qualche anno, ha aperto uno scenario allarmante, ove molte imprese vengono assoggettate a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria).

Ma in questi casi il lavoratore come viene e può essere tutelato?

In Italia, esiste un Fondo di garanzia dell’INPS a tutela del lavoratore che gli permette di recuperare almeno il trattamento di fine rapporto, cioè quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e le retribuzioni degli ultimi tre mesi, cioè le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (sono escluse le indennità per ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’INPS).

Con la sostituzione al datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i dirigenti di aziende industriali e i soci delle cooperative di lavoro, ma anche gli aventi diritto in caso di decesso del lavoratore (coniuge, figli e parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo se vivevano a carico del lavoratore) possono recuperare in tempi accettabili TFR e ultime tre retribuzioni, che potrebbero essere recuperate con le procedure concorsuali o dopo anni o mai.

Come bisogna procedere, però, per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia?

Vi sono dei presupposti per l’accesso al Fondo di garanzia, cioè vi deve essere stata la cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e impresa (dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato) e vi deve essere un credito dovuto dall’impresa al lavoratore non corrisposto. Per le ultime tre mensilità, però, vi sono ulteriori presupposti per avere la liquidazione dell’importo da parte del Fondo di garanzia. Vi sono due casi a seconda di quando è cessato il rapporto di lavoro: 1) la cessazione è avvenuta prima della procedura concorsuale: allora verranno liquidate le tre mensilità che rientrano nei 12 mesi che precedono la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale stessa; 2) la cessazione è avvenuta dopo la procedura concorsuale: allora verranno liquidate le tre mensilità che rientrano nei 12 mesi che precedono

Il credito deve essere stato preventivamente accertato tramite l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura: detto importo verrà corrisposto dal Fondo al lavoratore, decurtato della tassazione.

La domanda di intervento del Fondo di garanzia va presentata alla sede dell’INPS ove il lavoratore ha la propria residenza, per il TFR entro cinque anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro, per le ultime tre mensilità della retribuzione entro un anno.

La domanda può essere presentata o tramite un apposito modello predisposto dall’INPS o in carta semplice ove dovranno essere riportate tutte le informazioni richieste nel modello.

La presentazione deve essere effettuata telematicamente o via web seguendo le istruzioni contenute nel sito dell’INPS o contattando il numero verde dell’INPS o tramite patronato. Al momento della presentazione della domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dall’INPS.

L’INPS deve provvedere alla liquidazione a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione richiesta dalla stessa.

In ogni caso, superato il termine dei 60 giorni, se l’INPS non ha adottato alcun provvedimento o in caso di somma inferiore liquidata o in caso di domanda respinta, il lavoratore può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS entro il termine di 90 giorni che decorrono a partire dal 61° giorno successivo a quello della presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia nel primo caso o dal ricevimento del provvedimento negli altri due casi.

Il Fondo di garanzia INPS, certo, è una garanzia minima, ma in un periodo di forte crisi come quella degli ultimi anni è sempre una garanzia che il lavoratore subordinato ha, non riconosciuta invece ad altre categorie di lavoratori che avranno a loro disposizione esclusivamente le procedure concorsuali.

Avv. Federica Bardinella

Avvocato Civilista, Responsabile Protezione Dati, Privacy e Formazione per Aziende e Privati.

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